Nell’articolo 6 ter della legge 164 del 2014 si modifica il decreto del 6 giugno 2001, n. 380, aggiungendo l’articolo 135-bis : Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici.
Tale articolo definisce, per tutti gli edifici di nuova costruzione (o in casi di ristrutturazione) dopo il 1° luglio 2015, l’obbligo di:
1-essere equipaggiati con un’ infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
2- Tutti gli edifici devono essere equipaggiati di un punto di accesso.
Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. Per agevolare l’acquirente nella scelta, il legislatore riconosce inoltre la possibilità di identificare con una etichetta, gli edifici equipaggiati della infrastruttura costituita da spazi installativi, impianti passivi in fibra ottica e punto di accesso (in realtà sono due i punti da accesso: dal tetto e dal sottosuolo). La figura individuata come autorizzata a rilasciare l’etichetta di “edificio predisposto alla banda larga”, è un “tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37”, cioè anche gli installatori antennisti-elettronici.
L’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva, come detto, obbligatoria per legge, è stata pensata per assicurare spazi installativi adeguati. L’edificio nuovo può essere raggiunto dalla fibra ottica (FTTH) oppure dal doppino in rame (FTTC).
Un edificio raggiunto dalla fibra ottica si differenzia da quello cablato con il doppino di rame per i seguenti aspetti:
– il locale tecnico di un palazzo FTTH ospita il ROE, non utilizzato nelle reti FTTC;
– in ogni unità abitativa l’operatore telecom FTTH raggiunge l’utente direttamente con la fibra ottica; nel caso del servizio FTTC, invece, l’unità abitativa viene collegata alla centrale dal classico doppino in rame;
– l’edificio FTTH grazie al cablaggio in fibra ottica per definizione è ‘future proof’.
Per questo motivo il valore di ogni appartamento sarà mediamente più elevato rispetto a quello di un edifico similare, non raggiunto però dalla fibra ottica. Soltanto la fibra ottica può garantire prestazioni compatibili con i futuri servizi a valore aggiunto.
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